Lavoro

Art.11 LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992

LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992

Art.11

Soggiorno all’estero per cure

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero dela sanita’ di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro della sanita’ 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalita’ della corresponsione di acconti alle famiglie.


Note all’art. 11:

– Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero) e’ il seguente: “Art. 7 (Deroghe). – 1. In caso di gravita’ ed urgenza nonche’ in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio e’ presente l’assistito, puo’ autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all’art. 4, le prestazioni all’estero, dandone tempestiva comunicazione all’unita’ sanitaria lo- cale competente.

2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravita’ ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia’ all’estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all’unita’ sanitaria locale competente entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell’assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell’assistito stesso, dalla regione d’intesa con il Ministro della sanita’ che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui all’art. 8.

4. In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell’art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocita’, possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente, concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all’art. 6 che restano a carico dell’assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell’assistito stesso. Art. 8 (Commissione centrale). – 1. Presso il Ministero della sanita’ – Ufficio per l’attuazione del Servizio sanitario nazionale, e’ istituita una commissione, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei centri regionali di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi necessari ad assicurare omogeneita’ di comportamento in tutto il territorio nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente decreto e formula proposte in materia di assistenza sanitaria all’estero. 2. A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le direttive necessarie per l’acquisizione dei dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria all’estero attraverso schede informative il cui schema di massima e’ predisposto dal Ministero della sanita’”. – Il testo dell’art. 5 della legge n. 833/1978 gia’ citata, e’ stato integralmente riportato nella nota all’art. 6.

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