Art 16 DECRETO LEGGE 2 marzo 2020 n 9
Art.16 DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n.9
Art. 16
Indennita' lavoratori autonomi
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei
lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di
attivita' di impresa, iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attivita'
lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima
data e' riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennita' mensile
pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata
all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. Il trattamento di cui al presente articolo e' concesso con
decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in
modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite
di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo
del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto
del limite di spesa medesimo, e' disciplinata con decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei
beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette
prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere
altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.