Lavoro

Art.1 Comma.1084 Legge di bilancio 2021

29 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.1084

Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche della plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

1084. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: « semilavorati, » sono inserite le seguenti: « comprese le preforme, »;
b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: « il fabbricante » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali »;
c) al comma 638, le parole: « , come materia prima o semilavorati, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642 »;
d) al comma 643, le parole: « euro 10 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 25 »;

e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , obbligato in solido con i medesimi »;
f) il comma 647 è sostituito dal seguente:
« 647. L’attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;
g) il comma 650, è sostituito dal seguente:
« 650. In caso di mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui al comma 634, si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;
h) il comma 651 è sostituito dal seguente:
« 651. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all’identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell’imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell’imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta e sono stabilite le modalità per l’eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie »;
i) al comma 652, le parole: « dal 1°gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti:
« dal 1° luglio 2021 ».

1085. All’articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2021 ».


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