Art.27 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita’ e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e’ ammessa la pena di morte. [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1) (2)
(1) Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali –
“Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di morte” (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonche’ legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'”Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra” (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
(2) Parole soppresse dalla Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.