Lavoro

Art.35 Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Art. 35

Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà

1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

2. L’utilizzatore e’ obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalita’ e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresi’ diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unita’ produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa’ cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita’ di servizio.

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita’ produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformita’ al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione puo’ prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.

6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che e’ riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. 8. E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta’ dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita’, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Note all’art. 35:

– Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

– Si riporta l’articolo 7 della citata legge n.300 del 1970:

«Art. 7. (Sanzioni disciplinari)

– Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo’ essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia e’ stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non puo’ adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potra’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo’ essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per piu’ di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu’ gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolta’ di adire l’autorita’ giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puo’ promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se il datore di lavoro adisce l’autorita’ giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non puo’ tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.».


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