Art.41 Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015
Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015
Art. 41
Definizione
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Note all’art. 41:
– Si riporta l’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92):
«Art. 8. (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali).
– 1. In conformita’ agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita’ della persona e favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche’ l’ampia spendibilita’ delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e’ istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’ articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 .
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita’ anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e’ costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all’ articolo 6, comma 3, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 , codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell’ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita’ economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita’ professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all’ articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.».