Art.45 Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015
Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015
Art. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita’ di ricerca, nonche’ per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita’ professionale all’esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita’, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi’, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita’ di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. La formazione esterna all’azienda e’ svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo’, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e’ esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e’ riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all’art. 45:
– Si riporta l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori):
«Art. 7. (Standard di percorso) – 1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all’ art. 4 , comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
1. efficienza energetica;
2. mobilita’ sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attivita’ culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’ art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreche’ previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.». Si riporta l’articolo 2, comma 147 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)
«Art. 2. (Misure in materia di riscossione) – 147. All’articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole:
«e’ riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti:
«puo’ essere riconosciuto».
Le universita’ disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita’ professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche’ le altre conoscenze e abilita’ maturate in attivita’ formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo’ essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le universita’ possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.».