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Assegno di natalità (Bonus Bebè)

Assegno di natalità (Bonus Bebè)

Assegno di natalità (Bonus Bebè)

E’ l’assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, in affido preadottivo o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come da Messaggio INPS n.918 del 03/03/2021. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Nascita (o adozione o affidamento) avvenuta il 15 aprile 2020. Se la domanda viene presentata tempestivamente (cioè entro 90 giorni dall’evento) la prestazione, ove spettante, decorre dal mese in cui si è verificato l’evento (aprile 2020) fino al compimento di un anno dall’evento (marzo 2021). Se la domanda viene presentata successivamente al termine stabilito (cioè oltre i 90 giorni dall’evento) la prestazione, ove spettante, decorre invece dal mese di presentazione della domanda e spetta fino al compimento di un anno dall’evento. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, nel caso in esempio, è il 31 marzo 2021.

La durata massima di erogazione dell’assegno di natalità, pari a 12 mesi.

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);

  • se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);

  • qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Nel caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare, mentre in caso di affido temporaneo la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare, al fine di non perdere le mensilità arretrate. Qualora la domanda fosse presentata oltre il termine di 90 giorni ex lege, il diritto a percepire l’assegno di natalità decorrerà dal giorno di presentazione della domanda.

Informativa assegno di natalità per i nati/adottati nel 2020

Per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2020, selezionando l’apposito campo, è possibile presentare la domanda anche in assenza di un ISEE minorenni in corso di validità (ad esempio in caso di DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.). In questo caso, il richiedente dovrà indicare di essere consapevole che, in assenza di ISEE, potrà essere riconosciuto solo l’importo minimo dell’assegno (sempre che risultino sussistenti tutti gli altri requisiti e salva l’ipotesi di un’eventuale integrazione dell’importo a seguito della successiva presentazione dell’ISEE). Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo (cfr. circolare n. 26/2020). L’Istituto in questi casi invierà un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido. Il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000. In tali casi le Strutture territoriali avranno cura di effettuare i controlli sulle autodichiarazioni e procedere, laddove necessario, alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

COSE DA SAPERE

Spetta a :

  • cittadini italiani; cittadini comunitari; cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;solo un genitore può richiedere l’assegno;

Bisogna avere :

  • residenza in Italiaconvivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);◦  
  • ISEE minorenni in corso di validità ;

Rinnovo :

Casi particolari :

  • in caso di parto gemellare va presentata una domanda per ciascun figlio ma non si può usufruire alla maggiorazione del 20% per entrambi i figli a meno che, all’interno dello stesso nucleo familiare vi sia un altro fratello o sorella nati precedentemente;in caso di perdita del requisito, il richiedente deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni e in tal caso la domanda può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore qualora i requisiti siano soddisfatti;
  • in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2020:
    • se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
    • se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
  • in caso di richiesta da parte di un soggetto minorenne, la domanda va presentata a nome di uno dei genitori del richiedente o del tutore che ne fa le veci. Nella domanda andranno inseriti i dati sia del genitore dichiarante che del genitore minorenne.

Decade se :

  • il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge; il figlio decede; l’adozione viene revocata;viene dato l’affido esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; il minore viene affidato a terzi;

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