Assegno sociale
Assegno sociale Inps
L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.
L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.
L’importo dell’assegno per il 2022 è pari a € 460,28 per 13 mensilità.
Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.
COSE DA SAPERE
Requisiti:
- 67 anni di età (fino al 2024);
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
- i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Limiti reddituali:
Pensionato non coniugato Limite reddituale 2022 | Pensionato coniugato Limite reddituale 2022 |
Da zero a € 6.085,43 | Da € 6.085,43 a € 12.170,86 |
Vengono escluse dal computo dei redditi anche le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità, i trattamenti di famiglia comunque denominati.
Redditi presi in considerazione:
- i redditi assoggettabili all’ IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
Ai fini dell’attribuzione non si computano :
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione principale;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero;
Redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all’assegno sociale | Redditi non considerati ai fini della determinazione del diritto all’assegno sociale |
• i redditi soggetti all’Irpef al netto dell’imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); • i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); • le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; • le pensioni di guerra; • le rendite vitalizie pagate dall’Inail; • le pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” per infermità contratte durante il servizio militare di leva; • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); • i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; • l’assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente; | • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; • le competenze arretrate soggette a tassazione separata; • il proprio assegno sociale; • la casa di proprietà in cui si abita; • la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale; • i trattamenti di famiglia; • le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’Inps ai pensionati per inabilità; • l’indennità di comunicazione per i sordomuti; • l’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti. |
Decade se:
- l’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.
Casi particolari:
- non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero;
- L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
- la rendita INAIL del coniuge concorre a determinare il limite di reddito ai fini della concessione dell’assegno sociale nei confronti di un soggetto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 233/2008;
- l’assegno sociale non spetta ai detenuti;