Lavoro

BONUS 550 EURO TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE

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Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2022, il testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91

All’Art.2 bis (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale) è riconosciuto un bonus di 550€. Il part time ciclico verticale (o multi-periodale) è un contratto di lavoro a tempo parziale che prevede, “in costanza di rapporto di lavoro presso la stessa azienda, il dipendente lavora solo alcuni periodi dell’anno e resta a casa i periodi restanti”.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 Art. 2 bis

1. Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

2. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ))


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