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Bonus lavoratori fragili indennità una tantum 1.000 euro

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Bonus lavoratori fragili: istruzioni per la domanda online

Al via il bonus ai lavoratori fragili, l’indennità una tantum di mille euro prevista dalla legge di bilancio 2022.

La misura è destinata ai dipendenti privati aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista per i lavoratori fragili dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

Non spetta, invece:

  • ai collaboratori familiari (colf e badanti);
  • agli impiegati dell’industria;
  • ai quadri (industria e artigianato);
  • ai dirigenti;
  • ai portieri;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

L’indennità pari a 1.000 euro può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.

Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni di disoccupazione o ad altro titolo percepite dal richiedente.

Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere stato nel 2021 lavoratore dipendente del settore privato avente diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
  •  aver presentato nel 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2, articolo 26 del decreto-legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  •  aver superato nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa prevista per il lavoratore che presenta la domanda;
  • non aver reso nel 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione, ai sensi degli art. 48, 73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nei confronti dei provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di bonus di cui all’art.1, comma 969, della legge 234/2021 l’interessato può proporre unicamente azione giudiziaria.

Per richiedere il bonus c’è tempo fino al 30 novembre 2022. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato, accedendo con le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • enti di patronato, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tutti i dettagli e le istruzioni sono disponibili nel messaggio del 8 agosto 2022, n. 3106.


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