Dimissioni Scuola 2022 / 2023
Personale Scolastico: la campagna per la pensione scade il 21 ottobre 2022
La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 21 ottobre 2022, per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2023.
Sempre nelle stesse date di scadenza, è possibile eventualmente procedere con la revoca della domanda di dimissioni.
Le cessazioni dal servizio, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate on line tramite la piattaforma “POLIS”.
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare Decreti R.0000238 dell’ 8 settembre 2022. .
LINK Per accedere al servizio : dimissioni scuola
Pensione di vecchiaia
– Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011
Requisiti anagraficiAnzianità contributiva minima di 20 anniRequisiti anagrafici | Requisiti anagrafici Requisiti contributivi |
D’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023 | Anzianità contributiva minima di 20 anni |
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva minima di 20 anni |
Pensione di vecchiaia
– Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)
Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi |
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023 |
Pensione anticipata
– articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
Requisiti contributivi donne da maturare entro il 31 dicembre 2023 | Requisiti contributivi uomini da maturare entro il 31 dicembre 2023 |
Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi | Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi |
Pensione Opzione donna
– articolo 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni
dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234
Requisiti contributivi maturati al 31 dicembre 2021 | Requisiti anagrafici maturati al 31 dicembre 2021 |
Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021 | 58 anni maturati al 31 dicembre 2021 |
Pensione Quota 100 e 102
– articolo 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234
Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
Anzianità contributiva minima di 38 anni (Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021) | 62 anni |
Anzianità contributiva minima di 38 anni (Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022) | 64 anni |