Patronato

Dimissioni Scuola 2022 / 2023

15 Settembre 2022 -

Personale Scolastico: la campagna per la pensione scade il 21 ottobre 2022

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 21 ottobre 2022, per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.

Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2023.

Sempre nelle stesse date di scadenza, è possibile eventualmente procedere con la revoca della domanda di dimissioni.

Le cessazioni dal servizio, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate on line tramite la piattaforma “POLIS”.

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare Decreti R.0000238 dell’ 8 settembre 2022. .

Pensione di vecchiaia

– Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagraficiAnzianità contributiva
minima di 20 anniRequisiti anagrafici
Requisiti anagrafici Requisiti contributivi
D’ufficio
67 anni al 31 agosto 2023
Anzianità contributiva
minima di 20 anni
A domanda
67 anni al 31 dicembre 2023
Anzianità contributiva
minima di 20 anni

Pensione di vecchiaia

– Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi
A domanda
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023
Anzianità contributiva
minima di 30 anni al 31
agosto 2023
*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata

articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti contributivi
donne da maturare entro
il 31 dicembre 2023
Requisiti contributivi
uomini da maturare entro
il 31 dicembre 2023
Anzianità contributiva minima di 41
anni e 10 mesi
Anzianità contributiva minima
42 anni e 10 mesi

Pensione Opzione donna

– articolo 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni
dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234

Requisiti contributivi maturati al 31
dicembre 2021
Requisiti anagrafici maturati al 31
dicembre 2021
Anzianità contributiva di
35 anni
maturata al 31 dicembre 2021
58 anni maturati al 31
dicembre 2021

Pensione Quota 100 e 102

– articolo 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Anzianità contributiva minima di 38 anni
(Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021)
62 anni
Anzianità contributiva minima di 38 anni
(Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022)
64 anni

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