ENPAM Pensione di reversibilità
ENPAM Pensione di reversibilità
Questa pensione spetta ai familiari del:
• medico/odontoiatra deceduto in pensione (pensione di reversibilità);
• medico/ odontoiatra deceduto in attività (pensione indiretta).
Il diritto alla pensione si acquisisce automaticamente per legge, non dipende, cioè, né dalla successione né dalla scelta di accettare o meno l’eredità. L’importo della pensione è ripartito tra i familiari in quote percentuali.
La rendita a cui i familiari hanno diritto è una quota della pensione percepita dal medico/odontoiatra al momento del decesso (pensione di reversibilità). Se l’iscritto/a è deceduto quando era ancora in attività l’assegno consiste in una quota della pensione a cui il medico avrebbe avuto diritto se, al momento del decesso, fosse diventato invalido in modo assoluto e permanente (pensione indiretta).
la reversibilità dell’Enpam presenta condizioni di per sé più vantaggiose rispetto a quella dell’Inps. Intanto al coniuge, quando è l’unico beneficiario, spetta il 70% e cioè il 10% in più rispetto a quanto è previsto dalla previdenza pubblica.
L’Enpam, inoltre, non riduce la pensione se il coniuge possiede altri redditi, come invece fa l’Inps con decurtazioni dell’assegno di pensione che vanno da un minimo del 25% fino a un massimo del 50%.
Bonus di anzianità per la pensione indiretta
Per avere diritto alla pensione non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva dell’iscritto/a deceduto/a. È l’Enpam, infatti, a integrare l’anzianità maturata dal medico/odontoiatra con gli anni che mancano per arrivare all’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni.
In ogni caso i familiari possono contare su una pensione di circa €15mila all’anno da ripartire in quote percentuali tra gli eventuali beneficiari. Se si è titolari di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15mila euro, l’Enpam versa la differenza, se è superiore non si ha diritto all’incremento.
Requisiti:
- il coniuge
- il coniuge separato (se la separazione è avvenuta con addebito a suo carico, deve essere titolare dell’assegno alimentare)
- il coniuge divorziato se titolare dell’assegno di mantenimento e non si è risposato (se concorre con il coniuge deve rivolgersi al tribunale per la determinazione della quota di pensione che gli/le spetta)
- i figli (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
- i minori regolarmente affidati a norma di legge (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
- i nipoti che vivono a carico del/la nonno/a medico/odontoiatra (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
Al coniuge superstite dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).
Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata, se inferiore, sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002). Al coniuge dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).
Il diritto a pensione dei superstiti, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.
Il coniuge superstite consegue il trattamento su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. decorre, una volta accertati la sussistenza dei requisiti, dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, semprechè l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
Il coniuge superstite ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità nelle seguenti misure:
il solo coniuge 70% se unico beneficiario del trattamento
il coniuge + 1 o più orfani 60% se in concorso con uno o più orfani aventi diritto a pensione
coniuge e un figlio: 80% (cioè 60% al coniuge e 20% al figlio);
coniuge e due o più figli: 100% (cioè 60% al coniuge e 40% ai figli);
solo un figlio: 80%;
due figli: 90%;
tre o più figli: 100%.
Non c’è concorso del coniuge superstite con le altre categorie di familiari superstiti: gli ascendenti o i collaterali del de cuius.
I Regolamenti Enpam si limitano a rinviare sic et simpliter alla disciplina statale. Sicché il coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione, purché non si sia risposato, sia in godimento dell’assegno di divorzio l’iscrizione del de cuius al fondo di previdenza sia iniziata prima della sentenza di divorzio.
La legge disciplina separatamente due ipotesi:
il caso in cui l’ex coniuge sia l’unico superstite avente diritto a pensione. In tale evenienza l’Ente gli riconosce il diritto a pensione su mera presentazione della domanda e della documentazione di rito.
il caso in cui l’ex coniuge, o gli ex coniugi, concorrano con il coniuge non divorziato al momento del decesso dell’iscritto. In questa seconda occorrenza, l’ex coniuge deve presentare, oltre la domanda e la documentazione di rito, copia della sentenza del tribunale che gli assegna una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni spettanti, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
A seguito della riforma della disciplina sul divorzio (L. 6 marzo 1987 n. 74) il diritto a pensione dell’ex coniuge superstite, già titolare di assegno di divorzio, matura alla morte del de cuius, è correlato alla data di domanda di trattamento presentata all’ente erogatore della pensione, è regolamentato alla stessa stregua del diritto a pensione del coniuge superstite non divorziato consiste in una posizione di diritto vantata dal coniuge divorziato ancor prima che contro il coniuge superstite, verso lo stesso ente previdenziale tenuto a prestazione.
Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, sempreché avesse diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.
Quando passa a nuove nozze, il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio. In tal caso al coniuge superstite compete un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell’importo lordo percepito nell’ultimo mese di godimento del diritto, comprensivo dell’indicizzazione ISTAT sino a quel momento maturata.
Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Il coniuge separato, anche «per sua colpa» accertata con sentenza passata in giudicato, ha diritto a pensione a condizione che fosse già titolare dell’assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.
I diritti del coniuge divorziato sono regolati dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio; egli vanta gli stessi diritti pensionistici del coniuge superstite.
Il coniuge superstite o l’ex coniuge od il coniuge separato legalmente perdono il diritto al trattamento previdenziale se contraggono nuovo matrimonio; in questo caso, però, l’Enpam riconosce ad essi un assegno una tantum pari a due annualità della pensione in godimento.
In caso di decesso prima dell’età pensionabile, i familiari hanno diritto alla pensione se il medico o l’odontoiatra ha un’anzianità contributiva di 5 anni. Se manca il requisito dei 5 anni, l’Enpam restituisce i contributi con una maggiorazione. La somma va ripartita tra i familiari in quote percentuali.