Il cumulo pensionistico ENPAP
Il cumulo pensionistico ENPAP
Il cumulo contributivo consente di sommare gratuitamente tutti i contributi previdenziali maturati in gestioni previdenziali diverse durante i rapporti di lavoro svolti nel corso della vita professionale del lavoratore.
A partire dal 1° gennaio 2017, la Legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 195-198, Legge n. 232/2016) ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo contributivo (già introdotto dall’art. 1, commi 239-245, Legge n. 228/2012) alle forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi, consentendo di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun ente e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
A CHI SI RIVOLGE
Tutti i soggetti con contribuzione versata in due o più gestioni previdenziali:
- Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori, diretti)
- Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- Gestione separata
- Iscritti alle casse professionali
SISTEMA DI CALCOLO
Le Gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
QUANDO PUOI RICHIEDERLA
Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti, la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.
Il diritto alla prestazione si consegue in presenza di specifici requisiti anagrafici e calcolando i periodi di iscrizione maturati in ogni gestione secondo le regole di ciascun ordinamento e delle rispettive retribuzioni di riferimento:
- pensione di anzianità
- 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini);
- 41 anni e 10 mesi (per le donne);
- pensione di vecchiaia
- 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi (settore pubblico)
- 65 anni e 7 mesi (settore privato)
- 66 anni e 1 mese (lavoratrici autonome)
- dal 1° gennaio 2018 tutti i lavoratori e lavoratrici accederanno alla prestazione di vecchiaia al perfezionamento di 66 anni e 7 mesi di età;
- pensione di inabilità
- il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante;
- pensione ai superstiti
- il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte;
Attenzione! Per richiedere il cumulo, non deve essere stata liquidata nessuna pensione a carico delle Gestioni interessate al cumulo. |