Il periodo di comporto
Quanto può durare la malattia, Il periodo di comporto
Il periodo di comporto consiste, nei diversi contratti nazionali di lavoro, in un lasso di tempo, che è solitamente fissato, in un periodo massimo di assenze per malattia o infortunio o altre tipologie di assenza e in tale periodo, il lavoratore, ha il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.
Considerando l’assenza nella sua ininterrotta permanenza, si stabilisce che, superato il periodo continuo di assenza, sia possibile il recesso contrattuale.
Il periodo di comporto decorre dalla data in cui è iniziata l’assenza. La Cassazione con la sentenza n. 13396/2002 ha affermato che, in applicazione dei principi di logica, la base annua cui va rapportato il periodo di comporto (nel caso di specie, pari a 180 giorni), si identifica nell’anno solare, cioè nell’intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall’inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento.
La durata del comporto varia a seconda che si parli di impiegati o operai. Per i primi, la durata è regolamentata dalla legge (art. 6 Regio Decreto Legge n. 1825/24) in relazione all’anzianità di servizio:
- 3 mesi quando l’anzianità di servizio non supera i dieci anni;
- 6 mesi se l’anzianità supera i dieci anni.
Tuttavia, se il contratto collettivo prevede condizioni di miglior favore, si applicano queste ultime.
Per gli operai, invece, il periodo di comporto per malattia è fissato unicamente dal contratto collettivo.
Il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio prevede ad esempio la conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare, a prescindere se il lavoratore subordinato è operaio o impiegato. In questo caso, per gli impiegati, essendo previsione di miglior favore, si applica il CCNL.
Come la durata, anche l’arco temporale di riferimento è stabilito dal contratto collettivo. Questo può essere l’anno solare (365 giorni decorrenti da una determinata data) o di calendario (periodo 1° gennaio – 31 dicembre). Il CCNL Metalmeccanica industria prevede ad esempio che i periodi di conservazione del posto si riferiscano alle assenze verificatesi nei 3 anni precedenti l’ultimo evento di malattia.
COSE DA SAPERE
Tipologie:
- il comporto “secco” o “classico” che si concretizza in caso di assenza in unico periodo continuativo;
- il comporto per “sommatoria” o “frazionato”, nel caso di più assenze frazionate nel tempo;
Periodi computabili:
- giorni non lavorativi, sabato, domenica, festività infrasettimanali, che cadono nel periodo di assenza per malattia;
- giorni di sciopero che cadono nel periodo di assenza per malattia;
- assenze per cure termali retribuite fruite in periodo extraferiale;
Periodi non computabili:
- assenze per malattia imputabile al datore di lavoro;
- assenze per malattia dell’invalido dovuta allo svolgimento di mansioni incompatibili con il suo stato;
- periodo di assenza di malattia a causa di gravidanza o puerperio;
- periodo di ferie;
Casi particolari:
- i periodi di infortunio non si sommano a quelli di malattia ai fini del comporto solo se, come da sentenza Cassazione nn.17842/2011 e 29693/2011, detto evento sia intervenuto a causa della violazione dei doveri di prevenzione e protezione posti dalla legge a carico del datore di lavoro e interamente a questo ascrivibili;
- il lavoratore affetto da patologie tumorali e con il riconoscimento almeno del 50% della riduzione dalla capacità lavorativa, che è costretto ad un periodo di assenza per sottoporsi a cure chemioterapiche, ha diritto a un congedo speciale di 30 giorni annui, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile nel periodo di comporto;
- per il part time orizzontale, la cassazione, con sentenza n.14065/1999, ha stabilito che, la durata del periodo di comporto è identica a quella del lavoratore a tempo pieno;
- se previsto dal contratto, il lavoratore che intenda avvalersi del diritto di richiedere un periodo di aspettativa ulteriore, dopo il comporto, deve farne richiesta scritta, inoltrandola al datore di lavoro prima del maturarsi del comporto, come da sentenza della Cassazione n. 4261/2012, altrimenti deve ritenersi tardiva anche se effettuata prima della comunicazione del licenziamento.