Inarcassa
Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
l’Inarcassa, è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:
- il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
- il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
- il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- il contributo di maternità/paternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.
(Artt. 4 e 5 | Regolamento Generale Previdenza 2012)
1. CONTRIBUTO SOGGETTIVO
La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 122.950,00 per il reddito 2018 da dichiarare nel 2019.
È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2019 è pari a € 2.340,00.
Nota bene
A partire del 01/01/2013 il contributo soggettivo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.
La frazionabilità è inoltre applicata:
- al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l’inizio dell’anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall’interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito prima, non riferibile ad attività professionale di ingegnere o di architetto.
- al reddito professionale IRPEF qualora il
professionista svolga, parallelamente all’attività professionale anche una
attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all’anno
solare. Ciò in quanto, per tale periodo, il professionista
dovrà cancellarsi da Inarcassa e conseguentemente versare presso la Gestione
Separata Inps la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito
professionale IRPEF. Anche in questo caso, il frazionamento del
reddito verrà effettuato in dodicesimi in rapporto agli effettivi
mesi di iscrizione alla Cassa, così da parametrare la contribuzione
soggettiva dovuta alla Cassa sul reddito professionale frazionato.
Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.
2. CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO
A decorrere dal 1/1/2013 l’iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).
Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche.
L’importo che l’iscritto può versare è calcolato in base ad un’aliquota modulare compresa tra l’1% e l’8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2018 da dichiarare nel 2019, da un minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 195,00 fino ad un massimo di € 10.450,75.
Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente, in un’unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo facoltativo del 2018 deve essere versato entro il 31/12/2019).
Per scegliere l’importo che si vuole versare e generare il bollettino MAV, si deve utilizzare l’apposita funzione presente nella sezione riservata Inarcassa On Line “Contribuzioni volontarie”.
Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.
Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.
3. CONTRIBUTO INTEGRATIVO
La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.
Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.
Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:
- il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
- 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.
Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, che nel 2019 è pari a € 163.100,00 .
È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2019 è pari a € 695,00.
Nota :
A partire del 01/01/2013 il contributo integrativo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 5.3 Regolamento Generale Previdenza).
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.
La frazionabilità è applicata anche sul volume di affari nei casi in cui il professionista, abbia percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l’iscrizione all’Albo professionale. In tal caso, poiché il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell’attività professionale.
Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
4. CONTRIBUTO DI MATERNITA’/PATERNITA’
A partire dal 2018 nel contributo di maternità è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità entrata in vigore dal 01/01/2018.
Il contributo, ora denominato “di maternità/paternità ”, deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.
La prima rata 2019, che ha natura di acconto, è di € 24 ed è pari al 50% del contributo riscosso nel 2018; la seconda rata sarà pari alla differenza fra quanto versato in acconto e l’importo definitivo del contributo deliberato.
Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.