Lavoro

Indennità di maternità Inarcassa

10 Dicembre 2019 -

L’indennità di maternità, Inarcassa, la legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria Cassa di Previdenza il diritto ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto.

Se l’iscrizione è inferiore ai 5 mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.

Diversamente per indennità di paternità, Inarcassa.

OGGETTO DELLA TUTELA

  • Gravidanza e puerperio
    La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.
  • Adozione e affidamento
    La tutela in caso di adozione o affidamento preadottivo si estende ad un periodo di cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio la tutela può essere fruita entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
  • Aborto spontaneo o terapeutico
    La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro il 25° settimana e 6 giorni di gestazione.

DOMANDA

La domanda va inoltrata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) – nella sezione “Domande e certificati > Domande”:

  • nel caso di maternità, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
  • nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino;
  • nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.

Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l’esonero dall’applicazione della ritenuta di acconto, sempre tramite iOL , utilizzando il modulo di dichiarazione disponibile nella sezione “Domande e certificati > Domande”

MISURA DELL’ INDENNITA’
L’indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.

Per esempio :
se l’evento avviene nell’anno 2019, e il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell’anno di riferimento 2017 è uguale a 100:

l’Indennità di Maternità = 100 x 0.8 x 5
                                         12

Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente i cinque mesi previsti, l’importo dell’indennità viene calcolato in misura proporzionale, rapportando il numero dei giorni relativi all’effettivo periodo di iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalla norma.

La riduzione viene effettuata anche sull’importo minimo.

NOTA BENE :  in caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il 61° giorno di gravidanza, l’indennità è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria.

INDENNITÀ MINIMA
La misura dell’indennità minima per l’anno 2019 è pari a € 5.069,00.

MASSIMO EROGABILE
La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile. Per l’anno 2019 tale importo è pari a € 25.345,00.

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO
La liquidazione del trattamento avviene al momento in cui si verifica l’evento (nascita, aborto, adozione o affidamento) e comunque entro il periodo oggetto della tutela, cioè entro i tre mesi successivi. La liquidazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista e alla regolarità degli adempimenti contributivi verso Inarcassa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’indennità viene accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nel modulo dall’associata (è necessario indicare l’istituto di credito, l’esatto numero di c/c, le coordinate bancarie ABI e CAB, il codice CIN e il codice IBAN, il numero dell’agenzia con l’indirizzo completo).

CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI
La Cassa provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.

Attenzione! L’erogazione dell’indennità di maternità
è subordinata all’integrale versamento dei contributi dovuti
e delle eventuali sanzioni connesse.

Istruttoria indennità di maternità

Moduli da compilare e documenti da produrre

GRAVIDANZA E PUERPERIO

  • Domanda di indennità di maternità , da inoltrare dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto contenente:
    1. la modalità di pagamento prescelta;
    2. la sottoscrizione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
    3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dopo il parto attestante:
      • l’inesistenza, per il periodo indennizzato, del diritto ad altra indennità di maternità o benefici equivalenti da parte di altro Ente o Istituto;
      • che, per il periodo indennizzato, l’avente diritto non è stata soggetta ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di alcun altra attività lavorativa;
      • il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Professionale e il possesso della Partita Iva;
      • la data di nascita del bambino/a.

Se la domanda è presentata prima del parto, occorre trasmettere anche il Certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.

ADOZIONE, AFFIDAMENTO PREADOTTIVO O PROVVISORIO

  • Domanda di indennità di adozione e affidamento preadottivo Domanda di indennità di affidamento provvisorio , da inoltrare entro il termine perentorio di 180 giorni dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia, contenente:
    1. la modalità di pagamento prescelta;
    2. la sottoscrizione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
    3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dopo l’ingresso del bambino in famiglia attestante:
      • l’inesistenza, per il periodo indennizzato, del diritto ad altra indennità di maternità o beneficio equivalente da parte di altro Ente o Istituto;
      • che, per il periodo indennizzato, l’avente diritto non è stata soggetta ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di alcun altra attività lavorativa;
      • la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia;
      • il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Professionale e il possesso della Partita Iva.
  • copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento. Nel caso che l’Autorità emanante sia di Stato estero, è necessario Presentare anche, quando disponibile, la copia della traduzione giurata dell’atto e il provvedimento di delibazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente per territorio.

ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO

  • Domanda di indennità di aborto , da inoltrare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di interruzione della gravidanza, contenente:
    1. la modalità di pagamento prescelta;
    2. la sottoscrizione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
    3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante:
      • l’inesistenza, per il periodo indennizzato, del diritto ad altra indennità di maternità o beneficio equivalente da parte di altro Ente o Istituto;
      • che, per il periodo indennizzato, l’avente diritto non è stata soggetta ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di alcun altra attività lavorativa;
      • il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Professionale e il possesso della Partita Iva.
  • certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza;
  • certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. o da una struttura privata o pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

Grazie alle autocertificazioni possiamo finalmente dire addio ai certificati da richiedere e consegnare alle PA e agli altri enti gestori di pubblici servizi. Anche Inarcassa “decertifica”, e cioè adotta definitivamente l’uso delle dichiarazioni sostitutive e degli atti di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Gli associati, pertanto, non devono più presentare alla Cassa certificati emessi da enti o amministrazioni pubbliche così come sono tenuti, nei confronti di queste ultime, a produrre solamente dichiarazioni sostitutive.

Per facilitare il procedimento, mettiamo a disposizione dei professionisti, alla pagina ‘ modulistica ’ alla voce “AUTOCERTIFICAZIONE” corrispondente, i due modelli di autocertificazione previsti dalla legge e informiamo che, d’ora in poi, Inarcassa rilascerà – su richiesta degli associati – certificati validi esclusivamente nei rapporti contrattuali tra privati.

AVVISO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
E PER GLI ENTI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti gestori di pubblici servizi possono inoltrare richieste di convenzione via mail a DAI_verificaenti@inarcassa.it oppure per posta a Inarcassa – Responsabile della Direzione Attività Istituzionali – Via Salaria 229 – 00199 Roma.

Gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. n°445/2000 possono essere richiesti sempre tramite e-mail a DAI_verificaenti@inarcassa.it , oppure tramite fax al n°0685274678.

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ATTENZIONE : la casella DAI_verificaenti@inarcassa.it non può essere utilizzata per la richiesta di certificazione di regolarità contributiva, per la quale esiste una apposita applicazione on line nella sezione contributi, alla pagina Regolarità contributiva per le Stazioni Appaltanti.
 


Normativa di riferimento

  • D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
  • D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”.
  • Legge n.183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

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