Lavoro

Indennità lavoratori autonomi

Indennità lavoratori autonomi

All’ art.16 del D.L. n. 9/2020 in merito alle “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, viene disposta un’indennità economica parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

L’indennità ai lavoratori autonomi (punto F. circoalre n. 38 del 12-03-2020) è rivolta in favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata.

Che svolgono la loro attivita’ lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e’ riconosciuta, ai sensi del comma 2.

Comuni interessati :

1) nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D’Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:

a) Vo’.

L’indennità, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità di € 500 al mese, per un massimo di tre mesi.

Il trattamento economico è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Qualora dal monitoraggio dell’INPS sulle domande, emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Le Regioni inviano all’INPS, entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l’erogazione della predetta prestazione. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.


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