Indennità per maternità Enpap
Indennità per maternità Enpap
L’indennità per maternità Enpap, è riconosciuta, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001 alle Iscritte (o nei soli casi previsti agli Iscritti) in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi (art. 1 Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità).
IN QUALI CASI PUOI RICHIEDERLA
- Quando sei in gravidanza o hai partorito, in un periodo compreso fra i due mesi precedenti la data presunta del parto fino a 180 giorni successivi la data effettiva dello stesso
- Quando hai avuto un’interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni)
- Quando entra nel tuo nucleo familiare il bambino che hai adottato o avuto in affidamento, purché il bambino non abbia più di diciotto anni
- Quando hai subito un aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza (8 settimane + 6 giorni).
Se oltre alla libera professione sei anche lavoratrice dipendente a tempo pieno o lavoratrice autonoma (artigiani o commercianti), non potrai ricevere il contributo di maternità in base al principio di incumulabilità (Capi III e XI del decreto legislativo n.151/2011 e art. 4 del Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità).
Se lavori come dipendente part-time e ricevi dall’INPS un’indennità inferiore all’importo minimo garantito dall’ENPAP (per il 2019 pari a euro 5.068,96 al lordo della ritenuta d´acconto -20%), potrai fare domanda all’ENPAP che provvederà a integrare l’indennità già spettante fino all’importo minimo.
Se invece sei titolare di convenzione ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015 puoi presentare la domanda di indennità di maternità all’ENPAP negli stessi termini fissati per la richiesta dell’indennità. Ti sarà riconosciuta l’integrazione dell’indennità fino al raggiungimento delle 20 settimane previste per legge.
Anche il padre che esercita la libera professione può richiedere l’indennità in alternativa alla madre, ma nel solo caso di adozione o affidamento e solo se la madre non ha diritto a indennità dall’ENPAP o da altro ente di previdenza.
SE RICEVO L’INDENNITÀ DEVO ASTENERMI DAL LAVORO?
Nel caso delle libere professioniste non è obbligatorio astenersi dall’attività professionale (art. 71 del Decreto Legislativo n. 151/2001).
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Puoi presentare la domanda di indennità di maternità, non prima del completamento del sesto mese di gravidanza (26 settimane + 3 giorni) ed entro (e non oltre) 180 giorni dall’evento, esclusivamente online:
- accedendo all’Area Riservata, compilando online la domanda presente all’interno della voce di menu “Prestazioni assistenziali>Maternità” e allegando in formato elettronico i relativi documenti richiesti (e sotto indicati), a eccezione del certificato medico (per le istanze presentate prima del parto), che – come da Regolamento – dovrà essere necessariamente prodotto in originale e quindi spedito a mezzo posta.
Attenzione! La domanda di indennità di maternità potrà essere istruita soltanto con la trasmissione di tutta la documentazione |
Oltre alla compilazione del modulo online dovrà essere trasmessa la certificazione medica (come espressamente richiesta nel modulo a secondo del titolo per il quale si chiede l’indennità) oppure copia del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo).
Ricordiamo che nel caso di gravidanza è necessario allegare:
- se fai domanda prima del parto – certificato medico in originale rilasciato da struttura pubblica, da medico convenzionato ASL, da medico di base o privato dopo il completamento del sesto mese di gestazione (26 settimane + 3 giorni) che attesti la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto;
- se fai domanda dopo il parto – certificato assistenza al parto in originale o copia autenticata ovvero certificato di stato di famiglia o, in sostituzione, autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
Inoltre devi allegare:
- fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento;
- fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità.
MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità erogata dall’Ente, stabilita dalla Legge n. 289/2003, copre un periodo di venti settimane e si calcola in questo modo:
80% del reddito del secondo anno precedente l’evento
diviso per 12 e moltiplicato per 5
Ad esempio, se presenti la richiesta di indennità di maternità per una nascita avvenuta nell’anno 2019, il calcolo sarà effettuato sul tuo reddito netto professionale prodotto nel 2017 e dichiarato nel 2018 (Redditi Persone Fisiche 2018).
Se non hai avuto reddito nel secondo anno precedente quello dell’evento (ad esempio, se sei neo iscritta) o se questo risulta non particolarmente elevato, ti verseremo comunque il minimale previsto per legge.
Per l’anno 2019, l’importo minimo dell’indennità di maternità ENPAP è di euro 5.068,96 al lordo della ritenuta d´acconto del 20%, mentre il massimo corrisponde a cinque volte il minimale (euro 25.344,80).
Attenzione! Nel caso la tua iscrizione all’ENPAP ricada nel corso dei cinque mesi indennizzabili, l’importo dell’indennità ti viene riconosciuto solo per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione stessa. |
In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza e ed entro la conclusione del quinto mese, l’indennità di maternità è corrisposta nella misura pari all’80% di una mensilità del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente l’evento, con un minimo di euro 1.013,79 al lordo della ritenuta d’acconto.La misura dell’indennità di maternità è stabilita dal D. Lgs. n. 151/2001 agli articoli 70, 71, 72 e 73. L’Ente non ha facoltà di modificare gli importi previsti e le modalità di erogazione.
TRATTAMENTO FISCALE DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità è sostitutiva del reddito professionale e l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che tu abbia aderito a un regime fiscale agevolato (vedi nota). Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarata ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stata percepita e devi quindi inserirla nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tali importi non devi invece versare il contributo integrativo.
Se hai aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati puoi richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come indennità di maternità. Dovrai richiederlo con apposita autocertificazione, da allegare alla domanda di maternità, dalla quale risulti l’appartenenza al regime agevolato.
Attenzione!Se presenti la domanda verso la fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, dovrai possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’anno in cui il trattamento in questione è liquidato e non nell’anno di presentazione della richiesta.Non potranno, invece, essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo. |
CERTIFICAZIONE FISCALE
Potrai scaricare la certificazione fiscale (Certificazione Unica) dell’indennità percepita nella sezione DOCUMENTI della tua Area Riservata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.
Nota : Regimi fiscali agevolati
- Regime dei “minimi” di cui all’27 del Decreto Legge n. 98/2011 (convertito dalla Legge n. 111/2011)
- Regime “forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 come modificati dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge n. 145/2018