Indennità una tantum ai superstiti
Indennità una tantum ai superstiti
A differenza della pensione di reversibilità, l’indennità una-tantum è un’indennità concessa su domanda ai superstiti dell’assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, nel caso in cui, al momento della morte del destinatario, non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti (articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335).
L’indennità una-tantum viene erogata nell’importo corrispondente all’ammontare mensile dell’assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell’assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dello stesso. L’indennità una-tantum è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, per i periodi inferiori all’anno.
L’importo dell’indennità una-tantum è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti.
Nel caso in cui a un superstite non spetti l’indennità perché destinatario di rendita INAIL o perché in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l’intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo.
Per Inviare la pratica Indennità una tantum ai superstiti
COSE DA SAPERE
I requisiti:
- non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte dell’assicurato;
- siano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 3, comma 6, legge 335/1995;
- non abbiano diritto alla pensione supplementare indiretta in quanto non abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Casi particolari:
- per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico dell’AGO e delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;
- Il diritto ha una prescrizione decennale che decorre dalla data di morte del congiunto.