Isopensione prestazione di esodo
Isopensione prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012
L’Isopensione è una prestazione di esodo che viene erogata dall’Inps per accompagnare il dipendente alla pensione.
Per accedere alla prestazione, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato devono maturare i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione (la più prossima tra anticipata, vecchiaia o secondo i requisiti previsti dal comma 15-bis, articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), entro massimo sette anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 160, legge 27 dicembre 2017, n. 205; messaggio 17 gennaio 2018, n. 201).
Dal 2020 il requisito per la pensione di vecchiaia sale a 67 anni. Quindi, si passa a 61 anni per accedere all’ Isopensione e si passa da 7anni a 4 anni di anticipo dalla pensione.
I lavoratori di imprese con almeno 15 dipendenti possono chiedere la isopensione per ritirarsi in anticipo, a sette anni dalla pensione, dal 2021 a quattro.
Le modalità di gestione della prestazione di esodo sono state illustrate con le circolari INPS 1° agosto 2013, n. 119 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche private), 11 luglio 2014, n. 63 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici) e 6 dicembre 2014, n. 90 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti).
Per inviare la pratica di ISOPENSIONE – Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione Aziende, enti e datori di lavoro.
COSE DA SAPERE
Quando fare domanda :
Per richiedere la prestazione, il datore di lavoro deve innanzitutto presentare alla sede INPS dove assolve i propri obblighi contributivi la richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92), compilando il modulo SC77, che deve includere il programma annuale di esodo, l’elenco dei lavoratori interessati e il relativo accordo aziendale.
Come fare domanda :
A seguito della comunicazione di accettazione della garanzia fideiussoria, il datore di lavoro presenta alla sede INPS di competenza (di residenza del lavoratore o sede polo, se esistente) le domande di prestazione per ciascun lavoratore.
La domanda di prestazione di esodo (isopensione), sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve essere redatta utilizzando il modulo AP97.
Decorrenza e durata :
L’accordo aziendale è efficace dopo la validazione dell’INPS, che rilascia al datore di lavoro un prospetto con l’informazione sull’onere stimato mensile del programma di esodo annuale, ai fini della stipula della fideiussione bancaria.
L’ isopensione è liquidata dal mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
Particolarità :
- L’isopensione viene calcolata come la pensione alla data della cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
- Il pagamento della prestazione cessa alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. L’interessato deve, quindi, presentare in tempo utile la domanda di pensione.
- l’isopensione (incentivo all’esodo per la pensione, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, legge 92/2012) e le prestazioni di sostegno al reddito a carico dei fondi bilaterali (dlgs 148/2015), escludendo i percettori di queste prestazioni dalla quota 100.