Lavoro

Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Jobs Act

DECRETO LEGISLATIVO n.81 del 15 giugno 2015 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.144 del 24-06-2015 – Suppl. Ordinario n. 34)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015

Tempo di lettura stimato: 5 minuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di rafforzare le opportunita’ di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche’ di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu’ efficiente l’attivita’ ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; Visto l’articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; Visto l’articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo piu’ conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti; Visto l’articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro; Visto l’articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalita’ e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento, e a prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi; Visto l’articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la possibilita’ di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita’ lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita’ dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l’articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di delega relativo all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta’ interpretative e applicative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 maggio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

Art.1 (Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro)

Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente)

Art. 3 (Disciplina delle mansioni)

Capo II
Lavoro a orario ridotto e flessibile

Sezione I
Lavoro a tempo parziale

Art. 4 (Definizione)

Art. 5 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale)

Art. 6 (Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche)

Art. 7 (Trattamento del lavoratore a tempo parziale)

Art. 8 (Trasformazione del rapporto)

Art. 9 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)

Art. 10 (Sanzioni)

Art. 11 (Disciplina previdenziale)

Art. 12 (Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche)

Sezione II
Lavoro intermittente

Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente)

Art. 14 (Divieti)

Art. 15 (Forma e comunicazioni)

Art. 16 (Indennità di disponibilità)

Art. 17 (Principio di non discriminazione)

Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente)

Capo III
Lavoro a tempo determinato

Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)

Art. 20 (Divieti)

Art. 21 (Proroghe e rinnovi)

Art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine)

Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato)

Art. 24 (Diritti di precedenza)

Art. 25 (Principio di non discriminazione)

Art. 26 (Formazione)

Art. 27 (Criteri di computo)

Art. 28 (Decadenza e tutele)

Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche)

Capo IV
Somministrazione di lavoro

Art. 30 (Definizione)

Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato)

Art. 32 (Divieti)

Art. 33 (Forma del contratto di somministrazione)

Art. 34 (Disciplina dei rapporti di lavoro)

Art. 35 (Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà)

Art. 36 (Diritti sindacali e garanzie collettive)

Art. 37 (Norme previdenziali)

Art. 38 (Somministrazione irregolare)

Art. 39 (Decadenza e tutele)

Art. 40 (Sanzioni)

Capo V
Apprendistato

Art. 41 (Definizione)

Art. 42 (Disciplina generale)

Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore)

Art. 44 (Apprendistato professionalizzante)

Art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca)

Art. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze)

Art. 47 (Disposizioni finali)

Capo VI
Lavoro accessorio

Art. 48 (Definizione e campo di applicazione)

Art. 49 (Disciplina del lavoro accessorio)

Art. 50 (Coordinamento informativo a fini previdenziali)

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi)

Art. 52 (Superamento del contratto a progetto)

Art. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro)

Art. 54 (Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA)

Art. 55 (Abrogazioni e norme transitorie)

Art. 56 (Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia)

Art. 57 (Entrata in vigore)


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse