La pensione comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
Pensione per il personale comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
L’articolo 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
I lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria in virtu’ delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013).
Il comparto, non è stato coinvolto nella quota 100 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF).
I requisiti anagrafici e contributivi, vanno adeguati all’aspettativa di vita Istat (speranza di vita) ma sino al 31 dicembre 2022 non avverrà alcuna modifica dei requisiti per lasciare il servizio.
Pensione di vecchiaia
Per il personale di tali comparti la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).
Il trattamento di vecchiaia sino al 31 dicembre 2022 potrà essere conseguito al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado aumentata di un anno congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).
Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi.
Pensione di anzianità
La pensione di anzianità si può conseguire sino al 31 dicembre 2022 al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica; oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 58 anni.
Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche maggiorazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico consegue il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- 41 anni di contributi (indipendentemente dall’età anagrafica);
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 58 anni ;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
La pensione comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
** L’età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.
* La finestra mobile può risultare inferiore a 12 mesi o del tutto azzerata ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianità.
La finestra mobile
Nei confronti del personale in parola, inoltre, continuerà a trovare applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile.
Nel caso in cui si riesca ad accedere alla pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a 15 mesi, tra il raggiungimento del requisito e l’erogazione della pensione.
Il congelamento della speranza di vita produrrà la sostanziale invarianza dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi anche per il biennio 2021-2022.