Lavoratori fragili
Per “lavoratore fragile” si intende quel lavoratore che ha patologie preesistenti a cause delle quali potrebbe avere conseguenze anche molto gravose in caso di infezione da covid-19. In base all’articolo 26 comma 1 bis del DL 104/2020 convertito i “lavoratori fragili” sono dipendenti pubblici e privati che siano in possesso di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base.
Si tratta di una condizione temporanea correlata all’emergenza pandemica da COVID-19.
Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro“ Governo-Sindacati sottoscritto il 14 marzo 2020 riporta, tra l’altro, che:
- le situazioni di fragilità siano segnalate dal medico competente insieme alle patologie attuali o pregresse dei dipendenti (a loro tutela e nel rispetto della protezione dei dati individuali);
- il coinvolgimento del medico competente è necessario per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;
- la sorveglianza sanitaria avrebbe dovuto porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età;
Tutte le condizioni di Fragilità
In base a vari documenti tecnici, simposi e circolari, si può definire un elenco non esaustivo delle principali patologie:
- malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO).
- malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite.
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30).
- insufficienza renale/surrenale cronica.
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie.
- malattie oncologiche.
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi.
- immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV.
- malattie infiammatorie croniche.
- sindromi da malassorbimento intestinale.
- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari).
- epatopatie croniche.
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.
Lavoratore fragile e smart working
I lavoratori fragili
- dovranno lavorare in smart working (fino al termine dell’emergenza sanitaria, circostanza confermata con la conversione in Legge del DL 105/21;
- potranno ricevere l’assegnazione di compiti differenti, che rientrino nelle loro mansioni e siano fattibili sulla base del rispettivo contratto di lavoro;
- potranno svolgere dei corsi di formazione professionale a distanza.
Con il messaggio INPS 1349 del 24-03-2022 per la tutela previdenziale dei lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è stata riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell’articolo 26 del decreto legge n. 18 del 2020, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 679 del 2022.
Nel testo definitivo del decreto Covid n. 22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, viene meno il prolungamento di due mesi del periodo di lavoro agile riconosciuto ai lavoratori fragili, che avranno quindi diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working solo fino al 31 marzo 2022.
Pertanto, a decorrere dal 1 aprile 2022, i lavoratori ai quali era stata confermata la condizione di fragilità fino al 31 marzo 2022 non potranno più prestare di norma l’attività lavorativa in modalità agile, ma dovranno sottoscrivere un accordo di lavoro agile.
Il decreto Covid, approvato dal Governo il 17 marzo, prevede invece la proroga fino al 30 giugno dello smart working semplificato, rinviando l’obbligo di accordo individuale al 1° luglio 2022.