Lavoro

Malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione Separata

Malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione Separata

Malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione Separata

L’indennità spetta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a un’indennità economica.  

L’indennità di malattia spetta, nell’anno solare, per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni.

Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito del periodo di riferimento considerato ai fini contributivi e reddituali e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia.

Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).

La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni.

L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell’indennità, alla degenza ospedaliera (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017).

Per accedere al servizio

COSE DA SAPERE

LE TIPOLOGIE :

QUANTO SPETTA :

Per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le misure delle indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono state riviste in aumento e il requisito contributivo minimo richiesto è stato ridotto a una mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento/ricovero.

  • L’indennità di malattia è corrisposta nella misura dell’8%, 12% e 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da uno a quattro mesi l’8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).
  • L’indennità per degenza ospedaliera, invece, è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell’anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).

Per gli eventi di malattia o ricoveri insorti prima del 5 settembre 2019, si continuano ad applicare le norme di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 gennaio 2001.

  • L’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4%, 6% o 8%, dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (articolo 2, comma 18, legge 335/1995) previsto nell’anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%, da cinque a otto mesi il 6% e da nove a 12 mesi l’8%).
  • L‘indennità per degenza ospedaliera, invece, è corrisposta nella misura dell’8%, 12% o 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo suindicato previsto nell’anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei dodici precedenti il ricovero (da tre a quattro mesi l’8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).

REQUISITI :

Per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione pienaalla Gestione Separata.

Per gli eventi insorti prima del 5 settembre 2019, il requisito contributivo minimo richiesto è di tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento.

Nell’anno solare che precede quello dell’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

Per avere diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS. Egli deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, per non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tale caso, egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura INPS territorialmente competente e l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea devono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura INPS territorialmente competente e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Per il riconoscimento dell’indennità di malattia il lavoratore, oltre a farsi rilasciare dal medico curante il certificato telematico di malattia, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta utilizzando il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (modello SR06), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Istituto. Inoltre, per consentire agli Uffici medico legali dell’INPS la verifica del requisito sanitario, deve consegnare la documentazione medica, comprovante l’effettuazione di terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte, in plico chiuso, riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Per l’erogazione dell’indennità, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia:

  • per un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • per il totale dell’indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l’assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L’eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all’applicazione delle sanzioni per seconda visita. 

Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo al committente con le modalità contrattualmente previste e all’INPS utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto – Sezione “Servizi Online” – “Sportello al cittadino per le VMC”.

Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi. Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circ. 106/2020).

Solo in casi particolari, qualora non fosse possibile accedere al suddetto servizio, si potranno seguire le seguenti modalità:

  • inviare un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviare specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
  • contattare il Contact center al numero verde 803 164 (msg. 1290/2013).

Nel caso di malattia insorta in un paese dell’Unione Europea (UE), i regolamenti comunitari vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato. Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio. Diversamente, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e inoltrata alle sedi competenti, anche dopo il rientro. La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”, la quale prevede l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido come certificato secondo le disposizioni locali.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse