Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro
Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro
Decreto Legge 27 maggio 2020
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020
FAQ emersione dei rapporti di lavoro
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare
Prorogato al 15 agosto 2020 il termine di presentazione delle istanze di regolarizzazione.
Ministero dell’Interno presenta la domanda
Domande per emersione rapporti di lavoro irregolari tramite INPS
Visto l’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; Visto l’art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza essersene allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attività lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo, antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; Visto l’art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di presentazione dell’istanza per l’avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l’individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti, le modalità di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ed in particolare l’art. 30-bis che disciplina la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;
DECRETA
Art.1 ( Presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione )
Art. 2 ( Presentazione all’INPS dell’istanza in favore di cittadini italiani e dell’Unione europea )
Art. 3 ( Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo )
Art. 4 ( Settori di attività )
Art. 5 ( Contenuti dell’istanza di cui all’art. 1 )
Art. 6 ( Contenuti dell’istanza di cui all’art. 2 )
Art. 7 ( Contenuti dell’istanza di cui all’art. 3 )
Art. 8 ( Pagamento dei contributi forfettari per la procedura )
Art. 9 ( Requisiti reddituali del datore di lavoro )
Art. 10 ( Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 1 )
Art. 11 ( Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 2 )
Art. 12 ( Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 3 )
Art. 13 ( Comunicazione obbligatoria di assunzione )
Art. 14 ( Clausola di invarianza finanziaria )