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Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

Circolare INPS 19 del 01-02-2022

OGGETTO: Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti. Nuove istruzioni operative

SOMMARIO: La presente circolare recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in ordine al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato con addebito senza assegno alimentare.

INDICE

1. Premessa

2. Destinatari

3. Definizione delle domande

4. Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti

5. Gestione dei ricorsi giudiziari e amministrativi

1. Premessa

L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La predetta disposizione normativa non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Come precisato con la circolare n. 185 del 2015, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare. Detta indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Pertanto, devono intendersi superate le indicazioni di cui al paragrafo 2.1 della circolare n. 185 del 2015, ove incompatibili con la presente circolare.

2. Destinatari

Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite si rinvia alla circolare n. 185 del 2015, paragrafo 2.1, ad eccezione di quanto specificato per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato.

3. Definizione delle domande

Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, nonché quelle pendenti alla predetta data, devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente circolare.

Devono essere altresì riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Nei casi di riesame trovano applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.

4. Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti

Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.

In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti previsti dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 richiamati dalla circolare n. 47 del 2018.

5. Gestione dei ricorsi giudiziari e amministrativi

Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.

I ricorsi, che risultano già inoltrati al competente Comitato e non ancora inseriti nel rispettivo ordine del giorno, saranno restituiti alle Strutture territoriali al fine di consentire le verifiche di cui al capoverso precedente.

Con riguardo, infine, ai ricorsi già inseriti nell’ordine del giorno del competente Comitato, le Strutture territoriali dovranno comunicare se sia stato emesso o meno in autotutela un provvedimento di liquidazione del trattamento ai superstiti, in modo che il Comitato possa prendere atto dell’eventuale cessazione della materia del contendere.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

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