Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità INPS
Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità INPS
La pensione ai superstiti o di reversibilità è rivolta ai familiari dell’assicurato, che al momento del decesso sia in possesso di precisi requisiti.
La pensione di reversibilità, spetta ai superstiti, nella condizione in cui il dante causa sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.
La pensione indiretta, spetta ai superstiti, nella condizione in cui, il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.
Diverso discorso e considerazioni per L’ indennità ai superstiti una tantum e L’ indennità per morte ai superstiti.
COSE DA SAPERE
Soggetti beneficiari:
- il coniuge, anche se separato legalmente;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale;
- il componente superstite dell’unione civile;
- i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’università (purché non risulti fuori corso in relazione alla durata della facoltà scelta);
- i figli ed equiparati studenti che, alla data della morte del dante causa, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa;
Sono considerati figli ed equiparati:
- i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’articolo 279 del codice civile;
- i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
- i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- i figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo);
Quote e spettanze:
- la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato;
- 60% per il coniuge senza figli;
- 80% per il coniuge con un figlio;
- 100% per il coniuge con due o più figli;
Aliquote di reversibilità:
Soggetti superstiti | Percentuale |
un figlio | 70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
un genitore | 15% |
due genitori | 30% |
un fratello o sorella | 15% |
due fratelli o sorelle | 30% |
tre fratelli o sorelle | 45% |
quattro fratelli o sorelle | 60% |
cinque fratelli o sorelle | 75% |
sei fratelli o sorelle | 90% |
sette fratelli o sorelle | 100% |
- gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Riduzione per limiti reddituali:
A decorrere dal 1 settembre 1995, la pensione di reversibilità viene ridotta se il titolare possiede altri redditi. In particolare, la quota subisce una decurtazione:
- pari al 25% dell’importo della pensione in caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore all’1 gennaio;
- pari al 40% dell’importo della pensione in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore all’1 gennaio;
- pari al 50% dell’importo della pensione in caso di reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore all’1 gennaio;
Per il 2020, il trattamento minimo annuo è fisso a 515,07 euro al mese: per l’anno in corso, il limite di reddito annuo entro cui la pensione al superstite non subisce riduzioni è di 20.087,73 euro.
Volendo fare un esempio, dunque, il coniuge senza figli riceverà una quota di pensione che varierà a seconda del livello del reddito:
- con redditi fino a 3 volte minimo la quota sarà pari al 100% del 60% = 60%
- con redditi da 3 a 4 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 25% = 45%
- con redditi da 4 a 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 40% = 36%
- con redditi oltre 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 50% = 30%
Limite reddituale 2020 | % spettante |
da zero a € 20.087,73 | 60% |
da € 20.087,73 a € 26.783,64 | 45% |
da € 26.783,64 a € 33.479,55 | 36% |
da € 33.479,55 ed oltre | 30% |
I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (Circolare Inps 38/1996). In ogni caso non deve essere valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
Casi particolari:
- la riduzione della pensione di reversibilità non viene effettuata se il reddito del titolare della prestazione non supera di 3 volte il trattamento minimo Inps, ossia sino a 20.087,73 euro annui (importo valido per l’anno 2020).
- i limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
- in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.
- in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
- il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale.
- per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.
- Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari, la Cassazione spiega come nella Circolare n.159 del 6-10-2003.