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Pensione Opzione Donna

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Pensione Opzione Donna contributo sperimentale lavoratrici

Le Donne possono accedere alla pensione di anzianità in opzione donna / contributo sperimentale lavoratrici, in possesso di determinati requisiti.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, hanno la possibilità di presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 29 febbraio 2022, al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.

Per accedere al servizio e inviare la domanda di pensione in opzione donna.

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Anche per il 2022 c’è la possibilità di andare in pensione con il regime agevolato dell’opzione donna , con i seguenti requisiti :

  • 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome , età anagrafica da maturare al 31 dicembre 2021 ;
  • 35 anni di contribuzione effettiva , sempre al 31 dicembre 2021 ( contributi validi sono quelli obbligatori , da riscatto , volontari , figurativi – esclusi quelli per la malattia e la disoccupazione – , contributi trasferiti per effetto della ricongiunzione o di costituzione della posizione assicurativa e quelli esteri / niente cumulo / );

COSE DA SAPERE

PENSIONE OPZIONE DONNA

LAVORATRICI AUTONOME DIPENDENTE PRIVATO Ex-INPDAP FS e Ex-IPOST
Requisito contributivo 35 anni 35 anni 34 anni e 11 mesi e 16 giorni
Data termine requisito 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021
Età 59 anni 58 anni 58 anni
Requisito data nascita (non oltre) 31/12/1962 31/12/1963 31/12/1963
Finestra mobile 18 mesi 12 mesi 12 mesi

Le finestre per la decorrenza della pensione sono :

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.

Requisiti contributivi:

  • servono 35 anni di contribuzione, vengono considerati i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione;

Casi particolari:

  • per le lavoratrici ma anche esteso agli uomini, secondo l’art. 2-ter, L. n. 114/1974 per coloro che richiedono la pensione a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori è possibile revocare la scelta del contributivo. Al raggiungimento dell’età pensionabile, avendone il requisito contributivo, può richiedere la pensione di vecchiaia nell’Ago con il calcolo retributivo, se al 31/12/1995 l’interessata risultasse in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Decorsi almeno due anni dalla liquidazione della nuova pensione sarà possibile fare domanda di supplemento di pensione per farsi liquidare l’eventuale contribuzione da lavoro autonomo, artigiani, commercianti e coltivatori non utilizzata nel calcolo della nuova pensione.

L’Inps, con la circolare n. 6 del 22/01/2020 spiega nel dettaglio al punto 4.2 la possibilità del riscatto laurea per poter accedere alla pensione con l’opzione donna.

4.2 Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

L’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede che le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 184/1997, richiamato in premessa, le donne che intendano esercitare l’opzione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna. All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso. Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi.


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