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Pensione Quota 102

16 Febbraio 2022 -
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Pensione anticipata Quota 102

La pensione quota 102, è una prestazione pensionistica erogata dall’INPS, ai lavoratori dipendenti privati, dipendenti pubblici e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Chi perfeziona le condizioni richieste per questa tipologia di pensionamento entro il 31 dicembre 2022 può chiedere quota 102 anche successivamente (requisito cristallizzato), secondo quanto disposto dall’art.14 co. 1 DL 4/2019.

TABELLA

Età anagraficaAnzianità contributiva
64 annialmeno 38 anni

Ultima età anagrafica utile per il requisito 31/12/1958

  • per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato è prevista una finestra di tre mesi 
  • per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 la finestra è di sei mesi.

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata Quota 102 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la pensione anticipata Quota 102 se in possesso, entro il 31 dicembre 2022 di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata Quota 102 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

DECORRENZA

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata Quota 102, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto . Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

CASI PARTICOLARI

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione anticipata c.d. “Quota 102” non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata c.d. “Quota 102”.

La prestazione, inoltre, non è compatibile con la titolarità di altri trattamenti temporanei di sostegno al reddito al di fuori del rapporto di lavoro (Es. NaspiDis-Coll, mobilità ordinaria o in deroga, assegno emergenziale erogato da fondi di solidarietà, prestazioni integrative della NASpI erogate dal fondo trasporto aereo, ape sociale, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale).

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Trattamento di fine servizio TFS

Per i dipendenti pubblici resta confermato il meccanismo di slittamento dell’erogazione del TFR/TFS. Nello specifico il pagamento viene posticipato al raggiungimento dei primo dei seguenti requisiti: 12 mesi + 3 mesi dai 67 anni (cioè l’età per la pensione di vecchiaia) oppure: 24 mesi + 3 mesi dal raggiungimento (teorico perché il rapporto di lavoro si interrompe) di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne). 

Per i dipendenti pubblici, inoltre, il raggiungimento del diritto a pensione con Quota 102 non determina la risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro.

Fondi di solidarietà bilaterali

I Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 D.lgs. 148/2015) possono erogare un assegno straordinario
per il sostegno al reddito non soltanto ai lavoratori che raggiungano l’accesso alla pensione di
vecchiaia e anticipata ordinaria, ma anche alla pensione anticipata opzione quota 102.


Messaggio INPS 97 del 10-01-2022

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