Sanatoria 2020 Decreto Legge 27 maggio 2020 Art.6
Art. 6
Contenuti dell’istanza di cui all’art. 2
L’istanza di cui all’art. 2 contiene, a pena di inammissibilita’:
a) il settore di attivita’ di cui all’art. 4 del presente decreto;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validita’ del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validita’ del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all’art. 9 del presente decreto;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e’ inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
g) retribuzione convenuta;
h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;
i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto dall’art. 103, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l’indicazione della relativa data di pagamento;
j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovra’ essere indicato nell’istanza.
k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 103 comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.