Sanatoria 2020 Decreto Legge 27 maggio 2020 Art.1
Art. 1
Presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione
1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l’immigrazione di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico).
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all’8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici;
b) non aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
4. Le fasi della procedura e le modalita’ di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell’utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell’interno all’indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda.