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Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero Mod.730/2022

20 Febbraio 2022 -

Mod.730/2022 Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero

IV. APPENDICE

Modello 730/2022 istruzioni

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base
alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato

Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell’art.51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2021, si fa riferimento al decreto 23 marzo 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2021).

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2021
sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

  • Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela – Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Belgio – Germania – Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Francia – Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati;
  • Australia – Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Canada – Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
  • Svizzera – Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall’istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dall’intermediario che le ha erogate.

Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università
ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che
se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata
da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.


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