Lavoro

Venditori porta a porta

La vendita a domicilio rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio previste dalle norme di disciplina del commercio (D. Lgs 114/98, art. 19) e si realizza con la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale.

Sono iscritti alla Gestione Separata solo coloro che operano con contratto di lavoro autonomo: dal punto di vista previdenziale la disciplina è del tutto identica a quella della collaborazione coordinata e continuativa, eccetto per il fatto che la legge istitutiva (L. 335/95) non ha previsto per essi il requisito dell’abitualità e continuatività, per cui fino al 2003 sono stati iscritti anche per prestazioni occasionali e per qualsiasi importo.

Dal 2004 in poi beneficiano invece di una soglia di esenzione di € 5.000  annui (v. base imponibile).

BASE IMPONIBILE

I venditori porta a porta non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d’imposta.

Fino al 31/12/2002 la base imponibile era costituita dall’intero ammontare delle provvigioni riscosse nell’anno; dal 1° gennaio 2003, invece, la Finanziaria 2003 (art. 2, c. 12) ha disposto una deduzione forfetaria dal reddito del 22% a titolo di spese di produzione. Pertanto da tale data l’imponibile fiscale è pari al 78% delle provvigioni percepite.

Dal 1° gennaio 2004 il D.L. 269/03 (art. 44, c. 2), convertito in L. 326/03, ha stabilito che i venditori porta a porta sono soggetti a contribuzione previdenziale solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a € 5.000,00 annui.

L’effetto combinato delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, comporta quindi l’esenzione dalla contribuzione alla Gestione Separata per i primi € 6.410,26 di provvigioni.


ADEMPIMENTI

In caso di rapporti plurimi il lavoratore deve tempestivamente comunicare ai committenti interessati il superamento della soglia di esenzione. Qualora quest’ultima fosse superata col concorso di più provvigioni nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra la provvigione che ha corrisposto ed il totale di quelle erogate nel mese.


CONTRIBUTO, VERSAMENTO, DENUNCIA

Ai venditori porta a porta si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. Nella denuncia E-mens sono contrassegnati dal codice tipo rapporto 07 (non richiede codice attività).

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