A chi spetta l’indennità covid 1000 euro
Indennità Covid19 €1000
A CHI SPETTA
Di seguito le singole indennità previste per ciascuna categoria di lavoratori
– Indennità liberi professionisti
Per i mesi di marzo e aprile 2020 spetta una indennità di 600 euro. Vi possono accedere i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per il mese di maggio spetta una indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre una domanda, anche se si è già fruito dei bonus relativi a marzo ed aprile, nella quale dichiarare una comprovata riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
– Indennità collaboratori coordinati e continuativi
Per i mesi di marzo e aprile 2020 spetta una indennità di 600 euro. Vi possono accedere i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata dell?Inps e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità di cui all?articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per il mese di maggio spetta un’indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), ma non è necessario l’invio di una domanda se si è già fruito dei bonus relativi ai mesi di marzo e aprile.
– Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020. Vi hanno accesso:
* Artigiani
* Commercianti
* Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Oltre ad essere iscritti alle gestioni speciali dell?assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della gestione separata dell?Inps, unitamente al non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità di cui all?articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
– Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Per i mesi di marzo e aprile 2020 spetta una indennità di 600 euro. Vi possono accedere i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) e che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per il mese di maggio spetta un?indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre che il lavoratore non sia titolare né di rapporto di lavoro dipendente né di indennità di disoccupazione Naspi alla data del 19 maggio 2020. Non è necessario l?invio di una domanda se si è già fruito dei bonus relativi ai mesi di marzo e aprile.
Possono accedere alle indennità di 600 euro (solo relativamente ad aprile, non anche marzo) e 1.000 euro (maggio) anche i lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di indennità di disoccupazione Naspi alla data del 19 maggio 2020 (può essere sufficiente, in presenza dei requisiti, un?unica domanda, per accedere sia al bonus di aprile che a quello di maggio).
– Indennità lavoratori agricoli a tempo determinato
Spetta una indennità di 600 euro per il mese di marzo ed una di 500 euro per il mese di aprile. Possono accedervi gli operai agricoli a tempo determinato che:
* possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
* non siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Non è necessario l’invio di una domanda per il mese di aprile se si è già fruito del bonus relativo a marzo.
– Indennità lavoratori dello spettacolo
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo.
Per il bonus relativo a marzo sono richiesti i seguenti requisiti:
* almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro;
* assenza di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per i mesi di aprile e maggio la platea dei beneficiari dell?indennità è estesa anche ai lavoratori con questi differenti requisiti:
* almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro;
* assenza di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020.
A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
– Indennità lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
– Indennità lavoratori intermittenti
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
– Indennità lavoratori autonomi occasionali
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori autonomi privi di partita Iva e iscritti alla gestione separata dell?Inps alla data del 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile, con accredito di almeno 1 contributo mensile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
– Indennità lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata dell?Inps alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
Incumulabilità ed incompatibilità
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indennità di cui agli articoli 85 e 98 del DL «Rilancio» in favore dei lavoratori domestici e dei lavoratori sportivi, con le indennità di cui al DM 28 marzo 2020 in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e con il Reddito di emergenza di cui all?art. 82 del DL «Rilancio». Inoltre, sono incompatibili con la titolarità di pensione diretta, con esclusione dell?assegno ordinario di invalidità. Limitatamente al periodo di marzo, le indennità non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza. Per i mesi di aprile e maggio è invece consentita una integrazione della misura del reddito di cittadinanza, fino al valore della indennità Covid teoricamente spettante.
Cosa spetta
Ai lavoratori interessati spetta una indennità di 500 euro, 600 euro o 1.000 euro, a seconda dei casi, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, talvolta con requisiti differenti da mese a mese. La prestazione non è soggetta ad imposizione fiscale. La liquidazione avviene con bonifico sul conto corrente (attenzione: l?Iban deve essere associato alla persona fisica del richiedente e non alla partita Iva) o con bonifico domiciliato presso l’ufficio postale legato all?ultimo indirizzo presente negli archivi dell?Inps (pagabile in tutti gli uffici postali previa esibizione del documento di identità e tesserino sanitario con codice fiscale). Non è necessario allegare il modello SR163.