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La carta di soggiorno

23 Settembre 2020 -

La carta di soggiorno

Permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)

Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD,rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente;

La richiesta di Carta di soggiorno anche per i figli minori ultraquattordicenni deve essere corredata da:

  • Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall’estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.

  • Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.

Il costo della pratica per il rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo UE (ex carta soggiorno) sono :

  • marca da bollo da € 16;
  • € 30,00 per la “busta” (contenete la domanda e i documenti per il rilascio) da pagare alla posta;
  • € 30,46 per il rilascio del permesso in formato elettronico;
  • € 100,00 per permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:

i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità,  i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale  che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

NOTE:

  • La Carta di soggiorno può essere richiesta dallo straniero titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi ( famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status apolidia ), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni;

  • Per istanza del singolo straniero privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
  • La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente la Carta di soggiorno. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (vedi scheda sottoriportata):

LO STRANIERO DEVE DIMOSTRARE IL SEGUENTE REDDITO:

NR. FAMILIARIReddito annuoBASE CONTEGGIO
1 8.970Assegno sociale + ½
2 11.960Assegno sociale x 2
3 14.950 Assegno sociale x 2 + ½
4 17.940Assegno sociale x 3
5 20.930Assegno sociale x 4
Di avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il  2020 pari a 5.980 euro annui, ossia 460 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare a carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest’ultimi. (art. 29, comma 3,  lett. b)T.U. Immigrazione). In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
  • Di disporre di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall’uffcio tecnico comunale competente (idoneità alloggiativa);
  • Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni dello straniero richiedente la Carta di soggiorno devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri individuali);

  • Nei casi nei quali l’ordinamento non disponga l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici) il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta paga, contributi INPS);

  • La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell’ U.E. residente in Italia. In tali casi l’istanza deve essere corredata unicamente da documen-tazione anagrafica attestante il rapporto di parenela;

  • La Carta di soggiorno è a tempo indeterminato;

  • La Carta di Soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie;

  • La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all’art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall’art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.

Soggetti che non possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

– per motivi di studio o formazione professionale;
– a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
– richiesta protezione internazionale (in attesa di una decisione definitiva);
– per soggiorni di breve durata per motivi di carattere temporaneo (lavoro alla pari, lavoro stagionale, distacco…);
– che godono di uno status previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961-1963-1969-1975 sulle relazioni diplomatiche.


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