Art.1 Comma.75 Legge di bilancio 2021 Proroga del bonus verde
Legge di bilancio 2021
Comma.75
Proroga del bonus verde
75. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l’anno 2021 ».
76. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 77 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente.
77. Per provvedere all’erogazione del contributo di cui al comma 76, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
78. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l’erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
79. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 77, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.