Fondo a sostegno dell’impresa femminile Comma.97 Legge di bilancio 2021
Art. 1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.97
Fondo a sostegno dell’impresa femminile
97. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo a sostegno dell’impresa femminile », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
98. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene:
a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione europea e nazionale.
99. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), possono consistere in:
a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-rofessionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;
d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo.
100. Gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c), possono consistere nelle
seguenti azioni:
a) iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle università;
b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi 97 e 106.
101. Nell’ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l’imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.
103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l’attuazione degli interventi previsti.
104. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato:
a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97;
b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell’impresa;
c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia;
d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102.
105. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.
106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.