All’articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Limitatamente alla tipologia di lavoro autonomo per la costituzione di imprese start up innovative ai sensi della sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nell’ambito delle quote definite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del presente testo unico, il ricongiungimento dei familiari di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è consentito al lavoratore straniero nelle more dell’ottenimento del permesso di soggiorno e indipendentemente dalla sua durata, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). La richiesta di ingresso dei familiari al seguito è presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui all’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Si applicano le agevolazioni previste dai decreti attuativi di cui all’articolo 1, comma 156, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai familiari è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, commi 1, lettera a), 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso rilasciato al lavoratore autonomo ».
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