Lavoro

Art.1 Comma.171 Legge di bilancio 2021

24 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.171

Proroga del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno per l’anno 2022

171. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ».

172. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Agevolazioni fiscali imprese nelle ZES

173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

174. Il riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 173 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

176. L’agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.


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