Lavoro

Art.1 Comma.206 Legge di bilancio 2021

24 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.206

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

206. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: « cessioni di crediti con » sono inserite le
seguenti: « o senza »;

c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: « delocalizzare le produzioni » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della
garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione ».

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

208. All’articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « consapevole che » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell’eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ».

209. Dopo l’articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1° marzo 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019, possono richiedere di accedere alle garanzie di cui all’articolo 1, che sono concesse a titolo gratuito fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle garanzie concesse in conformità al presente comma non si applicano le condizioni previste dall’articolo 1, comma 2, lettere i), l), m) e nbis). Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

  1. A decorrere dal 1° luglio 2021, le imprese di cui al comma 1 possono accedere alle garanzie disciplinate dall’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per una percentuale di copertura fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento».

210. All’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « in conformità alla normativa dell’Unione Europea, » sono inserite le seguenti: « per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, »;

2) dopo le parole: « esercizio del credito in Italia » sono inserite le seguenti: « nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. »;

c) al terzo periodo, le parole: « È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto ».

211. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 2 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.


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