Lavoro

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Art.1 Comma.244 Legge di bilancio 2021

25 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.244

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

244. Le misure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.

245. Le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.

246. La dotazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.

247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.


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