Lavoro

Art.1 Comma.285 Legge di bilancio 2021

25 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.285

Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

285. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l’anno 2021 e a 100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Prosecuzione CIG in deroga per crisi aziendali incardinate presso unità di crisi

286. Al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

287. All’onere derivante dall’attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell’articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l’indennità di cui al comma 286 del presente articolo, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

288. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.


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