Lavoro

Art.1 Comma.372 Legge di bilancio 2021

25 Novembre 2020 -

Legge di bilancio 2021

Comma.372

Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti

372. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l’anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l’anno 2023.

373. All’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « all’8 settembre 1943 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 aprile 1945 »;

b) al secondo comma, lettera b), le parole: « quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato » sono soppresse;

c) al secondo comma, lettera d), le parole: « e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno » sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: « nelle identiche ipotesi » sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria. ».

374. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.


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