Art.1 Comma.487 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.487
Personale della Croce rossa italiana
487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all’allegato G, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.
Fondo per la capacità operativa della Sanità Militare
488. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presìdi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021.