Art.1 Comma.566 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.566
Fondazione per il futuro delle città
566. È istituita la fondazione denominata « Fondazione per il futuro delle città », avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze.
568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
569. Per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
Azioni per per il rimboschimento delle città
570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di euro per l’anno 2021.
571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Consiglio nazionale dei giovani
572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all’articolo 1, comma 472, della medesima legge è incrementato di 400.000 euro per l’anno 2021.
Progetti di formazione in diritto penale internazionale
573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.