Art.1 Comma.589 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.589
Fondazioni lirico-sinfoniche
589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell’articolo 11 del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell’articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l’esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
590. Alla procedura di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell’articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l’attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l’anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l’erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l’esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l’esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 589 e 590 del presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l’approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023.
593. Ai fini dell’attuazione dei commi da 589 a 592 è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l’anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo.