Lavoro

Art. 108 Legge di bilancio 2021

26 Novembre 2020 -

Art. 108 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Art.108

Procedura d’infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da: « , ad esclusione di quelle » fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole: « , escluse le pubblicazioni delle associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati » e le parole: « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali » sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

b) all’articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’imposta stessa:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti
clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117:

1) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a un’altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e determinazione dei criteri di loro ammissione ed esclusione, di criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni dell’assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, sesto comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Le disposizioni vigenti in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ».


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