Ricongiungimento familiare
Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è la realizzazione del diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare. Questo è riconosciuto agli stranieri titolari di:
- permesso di soggiorno, cittadinanza UE, permesso di soggiorno per lungosoggiornanti;
- permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo non occasionale, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica di qualsiasi durata, carta blu UE di qualsiasi durata, attesa cittadinanza;
Il ricongiungimento è escluso:
- quando il soggiornante chiede il riconoscimento della protezione internazionale e la domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- se il richiedente è destinatario delle misure di protezione temporanea;
Hanno diritto al ricongiungimento familiare con il cittadino straniero soggiornante in italia i familiari stranieri:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni
- figli minori o equiparati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualore esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute
Se il rifugiato è un minore non accompagnato è consentito l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado.
Requisiti oggettivi richiesti sono:
- la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali
- disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere
- disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrassessantacinquenne o della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo
Si prescinde dal possesso di un reddito, di un alloggio e dell’assicurazione sanitaria se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale.
Il richiedente deve dimostrare un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2019 pari a € 5.954 annui, ossia € 458 mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
| Persone da ricongiungere | Reddito annuo |
| 1 | € 8.931,00 |
| 2 | € 11.908,00 |
| 3 | € 14.885,00 |
| 4 | € 17.862,00 |
| 5 | € 20.839,00 |
| 6 | € 23.816,00 |
Casi particolari:
- per due o più figli di età inferiore ai 14 anni = € 11.908,00
- moglie e 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni = € 14.885,00