Art.1 Comma.805 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.805
Attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali
805. In attuazione dell’accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da COVID-19 per l’anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:
| REGIONI | Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l’anno 2021 |
| Valle d’Aosta | 3.200.000 |
| Sardegna | 18.200.000 |
| Trento | 13.700.000 |
| Bolzano | 14.200.000 |
| Friuli Venezia Giulia | 20.700.000 |
| Sicilia | 30.000.000 |
| TOTALE | 100.000.000 |
806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell’accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l’importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Per l’anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da COVID-19 di cui al comma 1.
807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Contributo ai liberi consorzi e città metropolitane della Sicilia
808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al secondo periodo è versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal terzo periodo, ciascun ente beneficiario non iscrive nell’entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. A decorrere dall’anno 2022 ciascun ente beneficiario accerta nell’entrata le somme relative ai contributi attribuiti e impegna nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.